TARI - Tassa Rifiuti


  

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all’IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria. 
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile. In caso di detenzione breve dell’immobile,  la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. 
Le tariffe della TARI devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Esse sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio.
La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi fondamentali:
a.    individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
b.    suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
c.    ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
d.    calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Il piano finanziario , dunque, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. La delibera di approvazione delle tariffe , invece, è finalizzata a ripartire i costi indicati dal piano finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono  in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).
In materia di TARI il comune ha facoltà di introdurre agevolazioni ed esenzioni anche in ulteriori ipotesi definite dal comune nell’esercizio della propria autonomia regolamentare.

   

Il regolamento della TARI  è composto dalle seguenti voci:

Oggetto e scopo del regolamento
Istituzione della TARI
Presupposto oggettivo della TARI
Servizio di igiene urbana
Soggetto attivo del tributo
Soggetto passivodel tributo
Decorrenza del tributo sui rifiuti
Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale
Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
Numero di occupanti
Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
Esclusione dal tributo
Rifiuti speciali
Esenzione dal tributo
Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso
Riduzioni tariffarie per minore prduzione e per smaltimento in proprio di rifiuti
Riduzione per compostaggio domestico
Mancato o irregoalre svolgimento del servizio
Denunica di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di  cessazione
Modalità di determinazione della superficie imponibile
Riscossione della TARI
Minimi riscuotibili
Sgravio o rimborso del tributo
Funzionario Responsabile
Mezzi di controllo
Sanzioni
Contenzioso
Efficacia del regolamento

Per maggiori informazioni e per scaricare una copia del regolamento TARI invitiamo i contribuenti ad utilizzare il seguente link :
clicca qui per aprire la sezione dei regolamenti comunali ;

Dichiarazione

Chiunque occupi un immobile è tenuto, entro il  30 giugno dell’anno successivo a quello di occupazione, a darne comunicazione all'ufficio tributi del Comune in cui si trova l'immobile, utilizzando i moduli appositamente predisposti.
La denuncia ha efficacia sino a quando non mutino le condizioni del possesso dell'immobile stesso; è obbligo del contribuente comunicare quindi variazioni, cessazioni, inizio di nuove utenze.
 

MODULISTICA PER IL PROCEDIMENTO

DICHIARAZIONE INIZIALE  UTENZE DOMESTICHE
DICHIARAZIONE INIZIALE  UTENZE NON DOMESTICHE
DICHIARAZIONE CESSAZIONE UTENZE DOMESTICHE
DICHIARAZIONE CESSAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE
DICHIARAZIONE VARIAZIONE UTENZE DOMESTICHE
DICHIARAZIONE VARIAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE



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Tempi e modalità pagamento TARI 

Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della Tari prevedendo 3 RATE. 
Gli avvisi di pagamento vengono spediti direttamente al contribuente e contengono una informativa con i dati che compongono la tariffa e i modelli necessari al versamento (sia le tre rate che la rata unica). 
 
Il versamento della TARI  è effettuato tramite le  modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (In pratica tramite modello F24 o PagoPa).

     

Il pagamento della Tari  si effettua tramite il modello di versamento unificato denominato F24 che sarà inviato al contribuente a cura del Comune tramite posta. 
I modelli F24 recapitati insieme all’avviso possono essere pagati tramite:
• sportelli bancari
• servizi di home banking (Internet)
• uffici postali